Trasfusioni con sangue infetto: risarcimenti
Trasfusioni con sangue infetto: risarcimenti
Lo ha stabilito la sentenza n. 2998/2011 del Tribunale Civile di Roma
- 04/05/2011
Con la sentenza n. 2998/2011 del Tribunale Civile di Roma, Sezione II, in persona del Giudice Dott. Federico Salvati, è stata ribadita la piena tutela per le migliaia di persone che sono state contagiate dal virus dell’HCV o dell’HIV a seguito di una trasfusione con sangue infetto.
Il paziente dovrà essere risarcito anche se (nel frattempo) è pienamente guarito, anche a seguito di rimessione del virus. Infatti, in questo caso, si terrà comunque conto del periodo di tempo (più o meno lungo) in cui il soggetto è stato affetto dalla patologia o in ogni caso è stato portatore del virus.
Quindi d’ora in avanti, l’attualità della patologia non costituirà più un presupposto necessario per vedersi risarcito il danno, con conseguente piena effettività della tutela giudiziaria sotto tutti i profili.
“In sostanza – precisa l’Avv. Federico Guidoni che ha patrocinato la causa – qualora venga accertata la responsabilità del Ministero della Salute, il Giudice ben potrà procedere alla liquidazione del danno da inabilità temporanea, pur a fronte dell’accertata guarigione del paziente attraverso l’uso delle più recenti terapie farmacologiche che consentono (ad esempio in materia di epatite C) una rimessione del virus”.
Per ulteriori info: Avv. Federico Guidoni
Tel: (+39) 0623231384 - Fax: (+39) 0623248129
Cell: (+39) 3392655142 - E-mail: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
- 04/05/2011
Con la sentenza n. 2998/2011 del Tribunale Civile di Roma, Sezione II, in persona del Giudice Dott. Federico Salvati, è stata ribadita la piena tutela per le migliaia di persone che sono state contagiate dal virus dell’HCV o dell’HIV a seguito di una trasfusione con sangue infetto.
Il paziente dovrà essere risarcito anche se (nel frattempo) è pienamente guarito, anche a seguito di rimessione del virus. Infatti, in questo caso, si terrà comunque conto del periodo di tempo (più o meno lungo) in cui il soggetto è stato affetto dalla patologia o in ogni caso è stato portatore del virus.
Quindi d’ora in avanti, l’attualità della patologia non costituirà più un presupposto necessario per vedersi risarcito il danno, con conseguente piena effettività della tutela giudiziaria sotto tutti i profili.
“In sostanza – precisa l’Avv. Federico Guidoni che ha patrocinato la causa – qualora venga accertata la responsabilità del Ministero della Salute, il Giudice ben potrà procedere alla liquidazione del danno da inabilità temporanea, pur a fronte dell’accertata guarigione del paziente attraverso l’uso delle più recenti terapie farmacologiche che consentono (ad esempio in materia di epatite C) una rimessione del virus”.
Per ulteriori info: Avv. Federico Guidoni
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