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HIV e certificati medici

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Messaggio Da Rafael Mer 19 Gen - 17:32

Normativa in Medicina - Certificazioni


Certificazione di malattia e HIV
Può il medico specialista nel certificato di malattia, finalizzato a dimostrare solo l'assenza giustificata dal lavoro, omettere la presenza di una positività all'HIV, su richiesta del paziente pubblico dipendente affetto da linfoma HIV sotto trattamento chemioterapico? Può il paziente HIV positivo richiedere al medico un certificato sulla sua salute da cui per rispetto della privacy non risulti che è HIV positivo, omettendo quindi informazioni essenziali, per esempio ad un ente assicurativo e/o pubblico o addirittura alla propria partner?..

La risposta necessita di una articolata premessa normativa.
La Cassazione con sentenza n. 17.898/2007 ha affermato l'obbligo del lavoratore dipendente di presentare il certificato medico di inabilità assoluta e temporanea al lavoro anche per un solo giorno di assenza dal lavoro per malattia. Va rilevato comunque che l''art. 5 della legge 20.5.1970 n. 300 (statuto dei lavoratori) vieta al datore di lavoro il controllo sulla natura della malattia del lavoratore dipendente, che può avvenire invece attraverso il medico fiscale tenuto al segreto professionale.
L'art. 24 del codice di deontologia medica 2006 afferma che il medico è tenuto a rilasciare al cittadino, certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati ed inoltre è tenuto alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti. L'art. 59 del codice deontologico afferma che il medico che presti la propria opera per ragioni di specializzazione ad un ammalato in cura presso altro collega è tenuto a dare comunicazione al medico curante degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche relative.
Lo stesso codice deontologico all'art. 22 afferma che il medico al quale siano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico può rifiutare la propria opera (salvo casi di stato di necessità) e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento.
L'INPS con circolare n. 99\66 del 13 maggio 1996 chiarisce che il certificato di malattia può essere redatto anche su ricettario personale del medico, invece che sui moduli INPS, purchè completo dei dati richiesti e deve essere rilasciato dal medico curante, intendendo con tale termine qualsiasi medico di fiducia scelto dal lavoratore che assuma in cura diretta il paziente. La circolare precisa l'obbligo all'atto della dimissione del lavoratore di specificare nella certificazione, tra l'altro, il giudizio prognostico con esplicito riferimento ad uno stato di incapacità lavorativa e non alla mera prognosi clinica salvo complicazioni.
Invece, ad esempio, il CCNL del 4.8.1995 del personale docente all'art. 23 afferma che non è considerato idoneo il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista che operi al di fuori del SSN, per cui la scuola pubblica accetta solo certificati rilasciati da medici svolgenti funzioni pubbliche, quali medici di medicina generale o specialisti del SSN.
Il certificato di malattia del medico di medicina generale ha lo stesso valore probatorio dei certificati rilasciati dai medici pubblici dipendenti del SSN, secondo la sentenza n. 8701 del 8 maggio 2002 del TAR Lazio sezione 1°.

Il certificato medico è un'attestazione scritta finalizzata a provare la verità di fatti pertinenti alle specifiche competenze sanitarie ed i suoi contenuti sono soggetti a verifica, in quanto possono essere costitutivi in capo al richiedente di diritti, benefici e oneri risarcitori a carico di terzi. Costituisce il reato di falso ideologico (art. 479 c.p. in atto pubblico e art. 480 c.p. in certificazione amministrativa) “l'attestazione di fatti non corrispondenti al vero e coscientemente diversi da quelli rilevati dei quali l'atto è destinato a provare la verità” (sentenza n. 36778 del 7 novembre 2006 della Cassazione Penale).
False attestazioni nel certificato medico possono costituire anche il reato di truffa (640 c.p.), se si prova che il certificato è stato redatto coscientemente allo scopo di far ottenere un ingiusto vantaggio al richiedente o danno a terzi.
Presupposto essenziale di questi reati è l'intenzionalità (il dolo artt. 42- 43 c.p.), perciò, se invece il contenuto non corrispondente al vero del certificato deriva da errore commesso in buona fede (art. 47 c.p., per esempio: giudizio interpretativo errato di fatti riportati con corrispondenza al vero) oppure da inganno altrui (art. 48 c.p., per esempio: simulazione del paziente di sintomi non obiettivabili), il medico non è più imputabile di falso ideologico. Inoltre, l'art. 51 c.p. afferma che l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica, esclude la punibilità.

La certificazione di malattia attestante che l'assistito è affetto da linfoma in chemioterapia risponde al vero ed è condizione di per sè sufficiente e congrua alla circoscritta e correlata finalità di giustificare l'assenza dal lavoro, pur senza ulteriori specificazioni sull'eziologia che appare ininfluente per lo scopo della certificazione. La certificazione in questo caso è destinata a provare la verità dell'inabilità lavorativa, affermando la sussistenza di una malattia, il linfoma in chemioterapia, che prova di per sè l'effettiva inabilità lavorativa temporanea.
Analogamente, ad esempio, la diagnosi di broncopolmonite, ai soli fini del certificato di malattia per giustificare l'assenza dal lavoro, sarebbe ugualmente congrua e corrispondente al vero anche senza segnalare l'agente eziologico noto oppure la sussistenza di comorbilità, ad esempio che il paziente è contemporaneamente portatore di linfoma o diabete mellito o BPCO o epatite cronica HCV positiva la cui omissione non comporta un falso ideologico.
Invece, nella richiesta di certificazione medica per uso assicurativo finalizzata ad una valutazione globale dello stato di salute dell'assistito, l'omissione della sieropositività all'HIV configura l'ipotesi di falso ideologico, in quanto il medico coscientemente concorre con tale omissione allo scopo illecito di nascondere informazioni la cui conoscenza è dovuta per il fine della certificazione, la cui ritardata comunicazione può determinare l'annullamento del contratto (art. 1892 CC) e il cui occultamento può causare ingiusto profitto all'assistito e danno a terzi.

Questi diversi casi dimostrano l'importanza di specificare nel certificato medico, specialmente se redatto su ricettario personale senza la modulistica comune, anche il fine per cui si rilascia la certificazione. Ad esempio, al fine di dimostrare l'inabilità lavorativa può essere legittimo in quanto corrisponde a verità segnalare solo la patologia inabilitante temporaneamente senza le comorbilità, mentre invece al fine di dimostrare lo stato di salute globale del paziente l'omissione di seconde diagnosi o di sieropositività per agenti eziologici che possono condizionare la prognosi non rispecchia più la verità di cui l'atto è destinato a dare prova certa e quindi configura l'ipotesi di falso ideologico.

Nel caso di rifiuto dell'assistito HIV positivo di comunicare la sieropositività alla partner e contemporaneamente di richiedere al medico un certificato attestante l'assenza dell'infezione allo scopo di ingannare la partner, va precisato che il medico deve rifiutarsi di effettuare la certificazione che costituisce un evidente falso ideologico.
Inoltre il medico si trova ad affrontare un conflitto tra il dovere di tutela del segreto professionale e della privacy del sieropositivo (D.Lgs. 196/2003 e legge n. 135/1990) e il dovere di tutela della salute della partner ignara dell'assistito (art. 32 Costituzione, art. 132 del R.D. n. 352/1901, art. 54 CP). Infatti, anche se non c'è ancora in commercio un vaccino per l'HIV, sono disponibili comunque delle terapia anti-retrovirale efficace che possono modificare il decorso dell'infezione ([Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Pertanto, l'intenzionale mancata comunicazione della sieropositività al partner, oltre a trasmettere l'infezione da HIV, può causare nel partner già infettato una progressione di malattia fino all'exitus per grave ritardo di diagnosi e terapia, e quindi configura ipotesi di reato che vanno dalle lesioni personali (art. 582 CP) all'omicidio colposo (art. 589 CP) o doloso (art. 575 CP).

L'arto 10 del codice di deontologia medica stabilisce che la rivelazione del segreto professionale è consentita, senza l'autorizzazione del malato, solo se imposta dalla legge o per giusta causa.
Ogni condotta tendente ad evitare l'esecuzione di un reato configura la giusta causa, risulta lecita e non punibile ai sensi dell'art. 54 del codice penale.
L'art. 132 del RD n. 252\1901, tuttora vigente, afferma che in tutti i casi di malattie infettive e diffusive il medico curante deve dare alle persone che assistono o avvicinano il malato le istruzioni necessarie per evitare il contagio.
L'art. 54 del codice penale afferma che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di offesa ingiusta e che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale all'offesa. La Corte Costituzionale con sentenza n. 4 del 2 giugno 1994 ha precisato che la tutela della salute prevista dall'art. 32 della Costituzione implica e comprende il dovere del cittadino di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare il limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri.

Il tribunale di Cremona con sentenza del 14 ottobre 1999 ha condannato un paziente HIV positivo per omicidio colposo aggravato per aver causato la morte della partner tenuta all'oscuro del rischio infettivo e contagiata attraverso rapporti sessuali (art. 577 CP).
La rivelazione del segreto professionale deve comunque rappresentare da parte del medico l'ultimo atto che segue un'opera continua di informazione e persuasione del paziente HIV-positivo affinché adotti le misure necessarie per evitare di contagiare altre persone e sia lui stesso per primo a rivelare al partner la propria condizione di sieropositività, responsabilizzato sulle conseguenze fisiche, morali e legali della sua condotta.

Il DLgs 196/2003 sulla privacy afferma che l'interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali secondo l'art. 7, comma 4, tranne nei casi in cui il trattamento è effettuato da soggetti pubblici per disposizione di legge o ragioni di giustizia come previsto dall'art. 8, comma 2 dello stesso decreto che infatti all'art. 19 afferma: "la comunicazione dei dati personali da parte di un soggetto pubblico è ammessa quando è prevista da una norma di legge o da un regolamento o è necessaria per funzioni istituzionali o sanitarie ai sensi dell'art. 84".
Ai sensi dell'art. 24 il consenso non è richiesto se il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o contratti in cui l'interessato è parte in causa oppure se il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità di un terzo o per investigazioni difensive o per far valere o difendere in giudizio un diritto di pari rango o per interventi socio-assistenziali pubblici (art. 73), attività ispettive (art. 67) o sanzionatorie (art. 71).
L'accesso ai dati sanitari è consentito ai sensi dell'art. 60 per la difesa di interessi di "pari rango" rispetto ai diritti dell'interessato.
Secondo gli art. 10, 11 e 12 del codice di deontologia medica 2006 la rivelazione di un segreto professionale è consentita se motivata da giusta causa come in caso di imposizioni di legge (referti, denunce, notifiche, certificazioni obbligatorie), se autorizzata dall'interessato o dal suo tutore, se sia in grave pericolo la salute o la vita dell'interessato o di terzi, se il paziente è incapace di prestare un valido consenso e sussiste uno stato di necessità.

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Messaggio Da Gex Mer 19 Gen - 21:45

Raf mi fai un brevissimo riassunto...
Very Happy Very Happy
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Messaggio Da Ospite Mer 19 Gen - 22:26

Si anche a me grazie!

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Messaggio Da Rafael Mer 19 Gen - 22:50

Azz. ma non avete nessuna pieta'! Siete due sadici!
Twisted Evil
Datemi tempo e ve lo riassumo
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Messaggio Da Ospite Mer 19 Gen - 22:55

Velocemente grazie! pig

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Messaggio Da scrabble Mer 19 Gen - 22:56

io stavo cercando di leggerlo tutto.... ma se sei già al lavoro.... Cool
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Messaggio Da scrabble Mer 19 Gen - 23:00

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Messaggio Da Rafael Mer 19 Gen - 23:24

Allora 1) il medico deve comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia del lavoratore senza dire che cos'ha.
2) il medico fiscale puo' investigare sulla malattia del lavoratore ma e' tenuto (come tutti i medici) al segreto professionale.
3) Il certificato di malattia puo' essere scritto anche su certificato medico e non su appositi moduli dell'INPS eccezion fatta per i lavoratori della scuola.
4 ) il certificato deve contenere oltre la prognosi , lo stato di incapacita' lavorativa.
5)Il medico che attesta il falso commette reato di falso ideologico.

6) Il medico puo' scrivere sul certificato che un pziente ha una broncopolmonite senza specificare che ha l'HIV
7)Invece se il medico in un certificato a SCOPO ASSICURATIVO omette di dire che il paziente e' sieropositivo commette reato di falso ideologico.
Cool Il medico puo' rivelare alla partner del malato di HIV la sua condizione di S+ se questo, rifiutando di farlo mette in pericolo la vita della partner (giusta causa)
9) il DLgs 196/2003 sulla privacy decreta che l'interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali secondo l'articolo 7 comma4

Contenti???? scratch
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Messaggio Da Ospite Gio 20 Gen - 9:47

Si dai...possiamo accontentarci...ti sei meritato una sufficienza! study

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Messaggio Da Rafael Gio 20 Gen - 13:00

Grazie, troppo buona1 Rolling Eyes
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Messaggio Da Gex Gio 20 Gen - 14:32

Ma direi molto piu di una sufficenza..
cheers
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Messaggio Da Rafael Gio 20 Gen - 15:36

Grazie Gex, tu si' che mi capisci! Very Happy
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Messaggio Da Ospite Gio 20 Gen - 18:03

Non ti conosce... Cool

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Messaggio Da gloria Gio 20 Gen - 18:37

aggiungo una cosa, per i dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità civile (non importa quale percentuale) l'assenza per malattia per patologia correlata all'invalidità esenta dalla visita fiscale, purchè il medico di base, nel certificato di mutua, specifichi che si tratta di patologia correlata all'invalidità.

bravo Rafael, sintetico e preciso, ti meriti un bell'8, va'!! Very Happy
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Messaggio Da Ospite Gio 20 Gen - 19:02

Noooo, dopo si monta la testa!!! king

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Messaggio Da gloria Gio 20 Gen - 19:05

scricciolo ha scritto:Noooo, dopo si monta la testa!!! king


sono troppo generosa, lo so... Cool
gloria
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Messaggio Da Rafael Gio 20 Gen - 22:13

cheers EVVAIII!! Grazie Gloria.

Ps. scricciolo Razz
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